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Guide per il Cittadino

Regole per acquistare una casa

L’acquisto di una casa è certamente una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona e per tutelare al meglio i cittadini, lo Stato richiede che il contratto sia stipulato da un pubblico ufficiale imparziale e specializzato sulla materia: il notaio. Il notaio, infatti, interviene per legge in posizione di terzietà e indipendenza rispetto a venditore e acquirente, garantendo che l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge. Per questo motivo si consiglia l’acquirente (quasi sempre la parte debole della compravendita) di rivolgersi al notaio di fiducia fin dall’inizio delle trattative, prima ancora di firmare proposte di acquisto o contratti preliminari, che sono già vincolanti ed impegnativi, in modo da poter considerare insieme a lui ogni aspetto dell’operazione da compiere.

La scelta del notaio

La scelta del notaio è assolutamente libera (non deve essere imposta dall’agenzia immobiliare o dalla banca alla quale si è richiesto un mutuo), e spetta all’acquirente, essendo quest’ultimo tenuto al pagamento dei compensi, salvo diversi accordi con il venditore.

La scelta del notaio, dunque, deve essere orientata dal rapporto di fiducia del cliente nei suoi confronti, anche in base al tempo dedicato e alla consulenza prestata per garantire un acquisto sicuro. Se non si ha un notaio di fiducia, ci si può rivolgere al notaio più vicino.

Parentela

La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona.

Giuridicamente si definisce:

  • parentela in linea retta: quella esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
  • parentela in linea collaterale: quella esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).

Questa distinzione rileva ai fini del calcolo del grado della parentela stessa. In particolare:

  • nella linea retta: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
  • nella linea collaterale: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).

È quindi bene fugare l’equivoco in cui molto spesso si cade nel linguaggio comune: ad esempio, i così detti “cugini di primo grado” in realtà sono tra loro parenti di quarto grado.

Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.

Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:

  • la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;
  • tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Di conseguenza, al giorno d’oggi, non esiste più alcuna differenza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio dei genitori, sia sotto l’aspetto personale sia sotto l’aspetto patrimoniale.

Il contratto

Le persone che intendono costituire una società devono concludere dal notaio, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, un contratto di società (anche detto atto costitutivo) attraverso il quale  due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata.

L’atto notarile contiene dati certi e attendibili grazie al controllo di legalità preventivo effettuato dal notaio e, una volta iscritto nel Registro delle Imprese, produce i suoi effetti nei confronti di tutti (tecnicamente definiti terzi). A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria, è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per tutti gli atti societari, non solo l’atto costitutivo, predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Il notaio, inoltre, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dei patti sociali contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale (come, per esempio, la successione).